Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI

A partire dal 4 aprile 2025, le imprese potranno presentare domanda di accesso alle agevolazioni per il sostegno ai programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito  (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 1 aprile 2025).

Il decreto direttoriale del MIMIT del 14 marzo 2025 stabilisce le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di investimento coerenti con le finalità della Misura 7, Investimento 16 – Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del PNRR, delineando i criteri di ammissibilità e le procedure per la presentazione delle domande.

 

Le agevolazioni sono destinate alle PMI operanti sull’intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

 

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti per investimenti che devono avere un importo non inferiore a 30 mila euro e non superiore a un milione di euro.

 

Le percentuali di finanziamento variano:

  • 30% per le medie imprese;

  • 40% per le micro e piccole imprese;

  • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;

  • 50% per la diagnosi energetica.

Le risorse complessive disponibili ammontano a 320 milioni di euro, con una quota significativa riservata a specifiche regioni del Sud Italia e alle micro e piccole imprese.

 

La presentazione delle domande deve avvenire, a partire dal 4 aprile 2025, esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma dedicata sul sito dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.

 

Il termine finale per la presentazione delle domande è stato posticipato al 17 giugno 2025, come stabilito dal decreto direttoriale del 31 marzo 2025. 

CIPL Edilizia Industria Firenze: siglato l’accordo per la determinazione dell’EVR

L’EVR determinato a livello territoriale è pari al 4% sui minimi in vigore al 1° marzo 2022

Il giorno 27 marzo 2025 presso la sede di Ance Firenze, si sono incontrati Ance Firenze e la Feneal-Uil Firenze, Filca-Cisl Firenze e Fillea-Cgil Firenze a seguito della verifica degli indicatori territoriali, effettuando il raffronto con il triennio 2024//2023/2022 sul triennio 2023/2022/2021. L’andamento di tutti gli indicatori territoriali ha evidenziato un segno positivo.
A seguito degli esiti della verifica in sede territoriale, ai sensi di quanto previsto ed indicato nell’art. 38 CCNL vigente e nel contratto integrativo 22 giugno 2022, l’EVR determinato a livello territoriale, tenuto conto delle specifiche incidenze ponderali in termini percentuali concordate, ovvero 25% per ciascuno di 4 indicatori, è pari al 100% della misura piena convenuta, ovvero del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore al 1° marzo 2022.
Determinata la percentuale a livello territoriale (4%), ogni impresa procederà, come da CCNL vigente e da accordo territoriale 22 giugno 2022, al calcolo dei due parametri aziendali individuati nelle intese confrontando tali parametri dell’ultimo triennio aziendale di riferimento secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale (triennio 2024/2023/2022 sul triennio 2023/2022//2021).
Qualora dal confronto dei parametri aziendali dovessero risultare per l’impresa uno o due parametri negativi, la stessa renderà entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo in oggetto un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali. Gli importi dell’EVR erogabile saranno corrisposti dalle imprese, con le modalità previste dal CCNL e dall’accordo territoriale 22 giugno 2022, con decorrenza dal mese di aprile 2024 per un massimo di 12 mesi.
In merito alla determinazione dell’EVR ed alle relative procedure e modalità, le Parti Sociali hanno richiamato integralmente quanto previsto e concordato nei predetti accordi sindacali nazionale e territoriale. 

CCNL Metalmeccanici: con lo sciopero del 28 marzo i lavoratori chiedono il rinnovo

I sindacati ed i lavoratori scesi in piazza chiedono la riapertura delle trattative e l’attuazione dei punti espressi in piattaforma

L’ondata di scioperi del settore metalmeccanico ha invaso l’Italia ed ha avuto la sua conclusione nella mobilitazione del 28 marzo. Le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno comunicato, con nota stampa del 28 marzo, l’esito positivo del dissenso, lanciando un chiaro messaggio alle Parti datoriali di Federmeccanica e Unionmeccanica: riaprire le trattative e rinnovare i contratti del settore.
Dopo 24 ore complessive in cui i lavoratori hanno incrociato le braccia, a seguito della rottura delle trattative del 12 novembre scorso e dell’interruzione, il 17 marzo scorso, del tavolo contrattuale delle piccole e medie imprese, continua il blocco degli straordinari e della flessibilità in tutti i luoghi di lavoro. L’auspicio è, secondo quanto riportato dai sindacati, che Federmeccanica e Unionmeccanica ripartano con il confronto, partendo dalla piattaforma sindacale, approvata da oltre il 98% delle lavoratrici e dai lavoratori, al fine di concretizzare l’aumento dei salari, stabilizzare i rapporti di lavoro e rafforzare la salute e la sicurezza. 

Adottata la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025

La novità che ha interessato i codici ATECO a 5 e a 6 cifre è operativa a partire dal 1° aprile 2025 (INPS, circolare 31 marzo 2025, n. 71).

L’INPS ha comunicato l’adozione nei propri sistemi informativi del codice ATECO 2025: la nuova classificazione delle attività economiche sulla quale basare, come criterio non esclusivo, l’inquadramento dei datori di lavoro. Contestualmente, è stata aggiornata la “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” e, dal 1° aprile 2025, è possibile assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti.

Quindi, per le nuove iscrizioni con data di inizio dell’attività successiva al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare alternativamente:

– il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
– il codice risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla CCIAA.

Per tutte le matricole attive iscritte in data precedente al 1° aprile 2025, l’INPS provvede progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025, corrispondente all’attività economica esercitata, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

L’INPS precisa, infine, che la nuova versione del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989”, aggiornata alla classificazione delle attività economiche ATECO 2025, verrà resa disponibile successivamente alla pubblicazione della circolare in commento.

Modello di Comunicazione trimestrale per il regime transfrontaliero di franchigia

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 155649/2025 introduce un modello di Comunicazione trimestrale per il regime transfrontaliero di franchigia.

Questo modello è destinato ai soggetti passivi stabiliti in Italia ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime.

La Comunicazione deve essere presentata trimestralmente e include dati specifici previsti dall’articolo 70-unvicies del D.P.R. n. 633/1972.

 

Il modello è composto dal frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro A dove vanno indicate le operazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato e negli altri Stati membri dell’Unione europea, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.

 

L’Agenzia delle entrate rende disponibile il modello in formato elettronico sul proprio sito ufficiale, facilitando così l’accesso e la compilazione da parte degli utenti.

 

La scadenza per la presentazione della Comunicazione è fissata all’ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre civile e deve avvenire esclusivamente in modalità telematica. Questa può essere effettuata direttamente dal soggetto passivo o tramite un intermediario autorizzato, seguendo le specifiche tecniche delineate nell’Allegato A del provvedimento. È importante notare che la Comunicazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento, evidenziando l’obbligo di compliance anche in situazioni di inattività.

 

Qualora si verificasse il superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata, entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data. Inoltre, il ritardo nella presentazione della Comunicazione oltre i 30 giorni o la presentazione consecutiva di due Comunicazioni in ritardo possono comportare la sospensione temporanea delle semplificazioni IVA connesse al predetto regime.

 

In caso di errori o omissioni nella Comunicazione già trasmessa, è prevista la possibilità di ripresentare la Comunicazione originaria entro tre anni dal termine ordinario. Tuttavia, non è consentita la presentazione di una Comunicazione correttiva per modificare quella finale relativa al superamento della soglia di euro 100.000.

 

I soggetti incaricati della trasmissione devono fornire al contribuente una copia della Comunicazione inviata e una ricevuta attestante l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate.