Agenzia delle entrate: le regole per il Quadro RW e IVAFE su fondi esteri

L’Agenzia delle entrate analizza gli obblighi fiscali per i residenti in Italia che detengono quote non negoziate di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) esteri non immobiliari, affrontando in particolare la corretta valorizzazione di queste quote nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, ai fini del monitoraggio fiscale e dell’applicazione dell’IVAFE (Agenzia delle entrate, risposta 28 luglio 2025, n. 11).

In una nuova risposta ad interpello l’Agenzia si concentra sulla corretta indicazione del valore delle quote, non negoziate in mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa, in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari.

 

Il quesito posto dall’Istante riguarda la valorizzazione di quote di OICR esteri non immobiliari, prevalentemente lussemburghesi e conformi alla direttiva 2009/65/CE. Si tratta in particolare di Fondi di private equity, gestiti da management companies residenti all’estero e soggette alla vigilanza delle autorità regolamentari del loro stato di residenza.
Le management companies raccolgono dagli investitori risorse finanziarie, che si obbligano a sottoscrivere un determinato numero di quote del Fondo con un investimento massimo concordato (cosiddetto “commitment”). Tali risorse vengono reinvestite nell’acquisto di partecipazioni in società target, prevalentemente in Europa. I proventi del Fondo, sotto forma di dividendi o capital gains, sono periodicamente distribuiti agli investitori, costituendo per questi ultimi redditi di capitale.
Le management companies rendicontano le operazioni di investimento, fornendo prospetti che includono dettagli sui versamenti, sui redditi di capitale, sui rimborsi di capitale e sul Net Asset Value (NAV) del Fondo (sia complessivo che pro-quota).
Gli investitori provvedono al pagamento dell’imposta sostitutiva del 26% sui redditi di capitale distribuiti. Inoltre, indicano il costo di acquisto delle quote nel quadro RW del Modello REDDITI PF o nel quadro W del Modello 730, riportando il codice dello Stato in cui è istituito il Fondo. Essi provvedono anche alla liquidazione dell’IVAFE.
La questione principale, dunque, è la corretta valorizzazione delle quote per il monitoraggio fiscale e l’IVAFE, in quanto tali quote non hanno né un valore nominale né un valore di rimborso.

L’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990 stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che detengono investimenti o attività finanziarie estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. 
L’IVAFE si applica sul valore dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti ed i soggetti passivi sono gli stessi tenuti al monitoraggio fiscale.
Il provvedimento dell’Agenzia del 5 giugno 2012, prevede le disposizioni di attuazione per l’applicazione dell’IVAFE. In particolare, tale provvedimento, in merito alla base imponibile, stabilisce, in generale, che il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare (o, se inferiore, al termine del periodo di detenzione) nel luogo in cui esse sono detenute. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque, nei casi in cui le attività  finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, invece, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Infine, per i titoli che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso, occorre tenere conto del valore di acquisto. 

 

Dunque, per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell’IVAFE, le persone fisiche devono compilare il quadro RW del modello REDDITI PF o il quadro W del modello 730.

Nel caso di specie, le quote dei Fondi oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.

Nella colonna 4 dei quadri dichiarativi deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il Fondo, e non di quello in cui è stabilita la management company.

CCNL Poste: stabilito il Premio di risultato 2025-2026 per i dipendenti di Staff e Produzione

Stabiliti gli importi del premio da erogarsi con la retribuzione di giugno 2026 e 2027

Il 23 luglio scorso Postel S.p.A. e le OO.SS. Slp-Cisl, Fnc-Ugl Com.ni, Uil-Poste, Slc-Cgil, Failp Cisal-Conflsal Com.ni hanno siglato un verbale di accordo che stabilisce gli importi del premio di risultato per i lavoratori impiegati nei reparti di Staff e Produzione, previsti negli accordi sindacali aziendali del 4 aprile 2013, per il biennio 2025/2026.

 

Il premio rappresenta un contributo ai lavoratori per l’incremento della produttività e della redditività connessi al miglioramento e all’implementazione dei processi e delle azioni di riorganizzazione aziendale. Viene precisato, inoltre, che l’erogazione del premio è legata al raggiungimento del parametro Ebit (Earnings before interests and taxes) del gruppo Poste Italiane, come stabilito nella riunione dell’8 luglio scorso.

 

Il premio viene riconosciuto al personale con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato in forza al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026. L’emolumento non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto. Il premio verrà aumentato di 50,00 euro se nel corso del 2025 e del 2026 il dipendente non avrà fatto registrare alcuna giornata di assenza dal servizio.

 

Il premio viene erogato con la busta paga di giugno 2026 e 2027. La medesima decorrenza è prevista anche per il personale che cessa il proprio rapporto di lavoro per avvenuta maturazione dei requisiti pensionistici dopo il 31 dicembre 2025 e 2026 e prima di giugno 2026 e 2027.

Premio di risultato 2025/2026 – Staff
Livello Importo 2025 Importo 2026
A1 1.934,00 2.054,00
A2 1.837,00 1.952,00
B 2.020,00 2.146,00
C 2.019,00 2.145,00
D 2.012,00 2.137,00
E 2.054,00 2.182,00
Premio di risultato 2025/2026 – Produzione
Livello Importo 2025 Importo 2026
A1 2.041,00 2.169,00
A2 1.941,00 2.062,00
B 2.135,00 2.268,00
C 2.134,00 2.267,00
D 2.126,00 2.259,00
E 2.171,00 2.307,00

La decurtazione combinata per malattia, escluse le patologie di particolare gravità e ricoveri day hospital, è pari a:
– 0 fino a 2 eventi;
– meno 12,50% fino a 3 eventi;
– meno 27,50% tra il 4° e il 5° evento;
– meno 75% tra il 6° e il 7° evento;
– meno 100% dall’8° evento.

 

Inoltre, il premio di produzione può anche essere fruito, in tutto o in parte, come welfare, vale a dire sotto forma di rimborso spese o tramite contributi aggiuntivi alla previdenza complementare o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.

 

Il lavoratore che sceglierà di destinare il premio in welfare riceverà:
100,00 euro di credito aggiuntivo se sceglierà di fruire del 10% del proprio premio in welfare;
200,00 euro di credito aggiuntivo se sceglierà di fruire del 50% del proprio premio in welfare;
300,00 euro di credito aggiuntivo se sceglierà di fruire del 90% del proprio premio in welfare.
Qualora gli importi del premio fossero inferiori a 500,00 euro, i crediti sopra indicati verranno ridotti del 50%. 

 

Entro maggio 2026, le Parti di incontreranno per definire gli importi del premio per l’anno 2026. 

CCNL Gomma Industria: presentata la piattaforma di rinnovo

Avviata la campagna assembleare al fine di illustrare i contenuti della ipotesi

Il 24 luglio 2025, si è tenuta la riunione unitaria di presentazione della piattaforma per il rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2026-2028

Nel corso della riunione è stata rappresentata, dalle Segreterie Nazionali, la situazione del settore, gli aggiornamenti dei lavori della Commissione nazionale inquadramento e l’articolazione dei vari temi oggetto dell’ipotesi di piattaforma.

Difatti, vista la situazione congiunturale e lo scenario macroeconomico e sociale generale, le OO.SS. hanno messo in luce quali siano le priorità del rinnovo, ossia la capacità di tenere insieme la difesa del potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori e alcuni elementi utili alla gestione, anche sociale, delle transizioni digitale, ambientale, demografica ed energetica.

Tali obiettivi non possono prescindere dall’estensione dei diritti e delle tutele per i lavoratori di un settore complesso per tipologie di prestazione lavorativa e importante intensità dei carichi di lavoro. 

Pertanto, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec hanno dichiarato l’apertura del percorso di rinnovo del contratto e l’avvio prossimo della campagna assembleare in tutti i luoghi di lavoro al fine di illustrare i contenuti dell’ipotesi e per raccogliere ulteriori proposte che potranno essere oggetto di discussione ad inizio ottobre, prima della validazione della piattaforma e dell’elezione dell’Assemblea nazionale e della Delegazione trattante unitaria.

Lavoratori malati oncologici: conservazione del posto di lavoro e permessi

 

Pubblicata sulla G.U. del 18 luglio 2025 la legge sulla conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (Legge 18 luglio 2025, n. 106).

 

Entrerà in vigore il prossimo 9 agosto la Legge n. 106/2025 contenente disposizioni in favore dei lavoratori malati oncologici o affetti da malattie invalidanti e croniche relativamente alla conservazione del posto di lavoro e al riconoscimento di permessi retribuiti per effettuare esami e cure mediche.

 

In particolare, soggetti destinatari delle norme in questione, sono i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% certificata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. 

 

I lavoratori interessati possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

 

Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.

 

Il comma 4 dell’articolo 1 della legge prevede, inoltre, un diritto all’accesso prioritario alla modalità di lavoro agile, ove la prestazione lavorativa lo consenta, una volta decorso il periodo di congedo.

 

I medesimi soggetti beneficiari, ai sensi dell’articolo 2, hanno anche diritto di fruire – a decorrere dal 1° gennaio 2026 – in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento di un’indennità economica (determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia) e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.

 

Anche in questo caso, occorre che le visite e gli esami siano prescritti da un medico di medicina generale o da un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

 

Nel settore privato, l’indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.

 

La Legge contiene poi ulteriori disposizioni riguardanti la creazione di un fondo per l’istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche, e la gestione e potenziamento dell’infrastruttura tecnologica dell’INPS.

CCNL Riscossione Tributi: definiti gi importi dell’IVC

Definita l’indennità di vacanza contrattuale dopo 3 mesi dalla presentazione della piattaforma di rinnovo presentata il 1° aprile 2025

In base all’art. 8 del CCNL di settore che prevede, con la retribuzione di luglio, il riconoscimento dell”indennità di vacanza contrattuale denominata apposito elemento di retribuzione, trascorsi tre mesi dalla presentazione della nuova piattaforma di rinnovo presentata lo scorso 1° aprile 2025,  con la retribuzione di luglio per i tutti i lavoratori di Agenzia delle Entrate-Riscossione, Equitalia Giustizia.

Livello Minimi % copertura IVC dopo 3 mesi IVC dopo 6 mesi
QDL4* 4.419,27 79% 20,95 34,91
QDL3* 3.743,42 79% 17,74 29,57
QDL2 3.341,67 89% 17,84 29,74
QDL1 3.143,64 89% 16,79 27,98
A3L4 2.756,89 88% 14,56 24,26
A3L3 2.564,46 88% 13,54 22,57
A3L2 2.419,92 88% 12,78 21,3
A3L1 2.294,12 88% 12,11 20,19
A2L3 2.155,20 88% 11,38 18,97
A2L2 2.072,23 88% 10,94 18,24
A2L1 2.016,26 88% 10,65 17,74
LU 1.877,35 88% 9,91 16,52

*Ai livelli QDL3 e QDL4 va aggiunta una quota ex art.4 comma 10 CCNL 2001 se prevista.