MIMIT: agevolazioni per imprese boschive e lavorazione del legno

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha stabilito le modalità di accesso alle agevolazioni destinate alla creazione e al rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 7 maggio 2025).

Il Decreto interministeriale 20 febbraio 2025, in attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 8, comma 2, della Legge n. 206/2023, ha disciplinato le modalità di accesso alle risorse stanziate per promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e gli investimenti per la vivaistica forestale, nonché la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno, attraverso l’incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio.

 

Il Decreto MIMIT del 4 aprile 2025 ha poi definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, fornendo ulteriori specificazioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi.

 

L’incentivo ha l’obiettivo di:

  • sostenere pratiche sostenibili di gestione forestale mediante la certificazione di attività vivaistiche e di raccolta;
  • incrementare il livello tecnologico e digitale delle imprese boschive e della lavorazione primaria del legno, stimolando l’adozione di tecnologie avanzate per una filiera produttiva efficiente e automatizzata.

In particolare, le domande per accedere agli incentivi per la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno potranno essere presentate a partire dal 15 maggio 2025 fino al 10 luglio 2025, tramite lo sportello online di Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero. 

 

Potranno beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti sull’intero territorio nazionale che erogano servizi di supporto per la silvicoltura (codici ATECO 2025 02.20, 02.40.00) e quelle della filiera della prima lavorazione del legno (codici ATECO 2025 16.11, 16.12 e 16.21), purché la produzione dei prodotti delle predette attività non siano utilizzabili a fini energetici.

 

Le risorse complessive destinate a queste agevolazioni ammontano a 20 milioni di euro, suddivisi in 10 milioni a fondo perduto e 10 milioni sotto forma di finanziamenti agevolati.

Gli incentivi saranno concessi per investimenti specifici in mezzi mobili, attrezzature per utilizzazioni forestali, macchinari, impianti e attrezzature per la lavorazione del legno, nonché software e hardware necessari per l’evoluzione tecnologica e digitale del processo produttivo.

Le spese ammissibili dovranno avere un importo compreso tra 50.000 euro e 600.000 euro.

 

L’attuazione degli interventi relativi al rimboschimento, all’arboricoltura e alla gestione ecologica del territorio, che riguardano lo sviluppo delle imprese della vivaistica forestale, è invece delegata alle Regioni.

CIPL Commercio Confcommercio Pesaro Urbino: siglato l’accordo sugli stagionali

Il periodo individuato per sottoscrivere contratti stagionali è dal 1° maggio al 30 settembre

Lo scorso 28 aprile è stato sottoscritto da Confcommercio di Pesaro-Urbino, Filcams-Pesaro Urbino, Fisascat-Cisl Marche, Uiltuics-Uil Marche l’accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi in merito alla specifica disciplina dei contratti a tempo determinato in località turistiche.

Le Parti, infatti, hanno specificato che i comuni costieri della Provincia di Pesaro-Urbino sono collegate ad un flusso turistico stagionale e, pertanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 75 del CCNL  Terziario Distribuzione e Servizi viene individuato quale perìodo di effettiva stagionalità turistica il periodo compreso dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno.

Si specifica che  il datore di lavoro che intende usufruire del benefici ha l’obbligo di riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti dell’accordo territoriale ed inviarne, contestualmente alla assunzione, copia all’Osservatorio del lavoro istituito presso gli enti bilaterali competenti per territorio.

Viene, infine, specificato che i lavoratori, che nella esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato per la gestione del picchi stagionali presso la stessa Azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a cinque mesi, avranno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato sempre con riferimento alle mansioni già espletate sia nelle assunzioni a  a termine  sia a nelle asuunzioni a tempo indeterminato

 

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale: l’attività di chi è in attesa di conversione

Fornite indicazioni operative sulla possibilità di lavorare in attesa della decisione sulla domanda  (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 maggio 2025).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito indicazioni operative in merito alla possibilità di lavorare nelle more della decisione sulla domanda di conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale, mediante la circolare n. 10/2025.

Il documento, al fine di evitare il più possibile situazioni di lavoro irregolare o disoccupazione involontaria, precisa che, in virtù di un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della normativa vigente, sia applicabile anche ai procedimenti di conversione quanto previsto dall’articolo 5, comma 9-bis del D.Lgs. n. 286/1998. Pertanto, il lavoratore straniero non solo nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui sia in attesa della risposta sulla domanda di conversione del permesso per lavoro stagionale, potrà iniziare regolarmente l’attività lavorativa a carattere non stagionale.

A ogni modo, restano ferme le altre condizioni previste dalla legge, ovvero che sia stata rilasciata la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda di conversione e che vi sia stato il previo invio telematico del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o la denuncia del rapporto di lavoro all’INPS (in caso di lavoro domestico).

 

CCNL Abbigliamento Industria: firmata la stesura definitiva

Il testo definitivo completa quando disposto nell’accordo dell’11 novembre scorso e istituisce l’Ente Bilaterale Moda

Il 6 maggio 2025, Confindustria Moda e le OO.SS. Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil hanno siglato la stesura definitiva del CCNL Abbigliamento Industria, rinnovando l’impegno comune per la difesa, il consolidamento ed il rilancio del settore tessile che vede impegnate 40.000 aziende e 400.000 dipendenti.

 

Il testo definitivo e completo, reso noto mediante comunicato del 6 maggio 2025, porta a compimento quanto già disposto nell’accordo dell’11 novembre scorso, con decorrenza 1° aprile 2024- 31 marzo 2027. Infatti, il contratto, che ha già attuato le disposizioni indicate al proprio interno, prevede l’aumento dei minimi retributivi lordi mensili di 200,00 euro a regime, coprendo il recupero dell’inflazione registrata negli anni 2022 e 2023 e tutelando il potere d’acquisto dei salari fino al 31 marzo 2027. È stata stabilita, anche, la parificazione normativa delle qualifiche professionali di quadri, impiegati, intermedi ed operai, a partire dal 2025 e delineato un nuovo investimento in materia di formazione. Rinnovato anche l’investimento sul welfare contrattuale, migliorato il piano di assistenza sanitaria erogato dal Fondo Sanimoda, aumentata la tutela previdenziale del fondo di settore Previmoda e stanziate risorse pari a 200,00 euro annui per ogni lavoratore da investire in beni e servizi welfare.

 

In occasione della firma della stesura, le Parti hanno istituito il nuovo Ente Bilaterale Moda che consentirà di supportare l’elaborazione e la messa in opera di strategie ed iniziative di sviluppo per il settore e di interesse comune fra imprese e lavoratori; oltre alla realizzazione di nuovi progetti di formazione e assistenza in favore di aziende e lavoratori.

 

Inoltre, le Parti stanno predisponendo la stesura di un documento comune con proposte condivise in materia di politica industriale da presentare al Governo nell’ambito del Tavolo della Moda e contenenti una serie di misure atte alla difesa della filiera produttiva, con interventi strutturali sui costi dell’energia, sulle garanzie di credito, innovazione e ricerca, internazionalizzazione e reshoring delle produzioni delocalizzate all’estero. 

Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali 2024: pubblicato l’elenco degli ammessi

È stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2024 (Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedimento 5 maggio 2025).

Per tutti i soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, gli importi riportati nell’elenco costituiscono gli importi fruibili a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei 3 anni precedenti secondo quanto stabilito dalla citata normativa europea e dalla normativa italiana sugli aiuti de minimis, nonché dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

 

Per i soggetti ammessi con un credito superiore a 150.000,00 euro (a meno che non abbiano dichiarato di essere già iscritti negli elenchi dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa), il credito può essere fruito a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione trasmessa dal Dipartimento, a seguito della verifica antimafia e del rilascio dell’informazione liberatoria.

 

Il credito d’imposta può essere revocato in qualsiasi momento se viene accertata l’insussistenza dei requisiti, se la documentazione presentata contiene elementi non veritieri o se le dichiarazioni rese sono false, anche in esito ai controlli della Guardia di Finanza. La Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia delle entrate effettuano controlli. Se l’Agenzia delle entrate accerta, nell’ambito degli adempimenti del RNA, l’impossibilità di registrare il credito per superamento del limite de minimis, ne dà comunicazione alla Presidenza per la revoca del beneficio. Il recupero delle somme indebitamente fruite è disciplinato dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

 

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019