CCNL Cinematografia -Addetti alla Troupes: nuovo incontro per il rinnovo

Oggetto della discussione l’orario di lavoro 

Lo scorso 6 maggio si è svolto presso la sede dell’Anica un nuovo incontro con le associazioni sindacali per discutere sul rinnovo del CCNL per gli addetti alle Troupes Cinematografiche.

Oggetto della discussione è stato l’orario di lavoro, le organizzazioni sindacali hanno esposto  la proposta di un orario medio di 48 ore spalmato su 4 settimane, per un totale di 192 ore, comprensive della 6ª giornata.

Le Associazioni datoriali hanno dapprima richiamato le difficoltà dei lavoratori del settore non considerandola praticabile per l’attuale organizzazione del lavoro e, quindi, non sostenibile dal punto di vista economico.

Nell’incontro del prossimo 14 maggio, la parte datoriale si è impegnata a presentare una controproposta.

CCNL Acqua e Gas: siglata l’ipotesi di accordo con aumenti pari a 282,00 euro complessivi

Previsti aumenti retributivi e Una Tantum che viene erogata con le competenze di luglio 2025

In data 8 maggio 2025 le Associazioni datoriali Anfida, Proxigas, Assogas e Utilitalia insieme alle OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno siglato un’ipotesi di accordo relativo al CCNL Acqua e Gas. Il contratto, scaduto il 31 dicembre scorso, riguarda circa 50mila addetti in quasi 600 imprese. L’accordo riguarda il triennio 2025/2027 e deve essere votato dalle lavoratrici e dai lavoratori del settore, all’interno delle assemblee previste nei luoghi di lavoro.

 

Da un punto di vista economico, l’accordo prevede un aumento sui minimi tabellari (TEM) pari a 260,00 euro nel triennio secondo la seguente ripartizione:
90,00 euro dal 1° luglio 2025;
60,00 euro dal 1° luglio 2026;
60,00 euro dal 1° luglio 2027;
50,00 euro dal 1° ottobre 2027.

Agli importi sopra indicati, si aggiungono 15,00 euro mensili sulla produttività per gli anni 2026 e 2027; 4,00 euro mensili per la previdenza complementare dal 1° gennaio 2026; 2,00 euro mensili riguardanti l’assistenza sanitaria integrativa, sempre dal 1° gennaio 2026; 1,00 euro mensile sull’assicurazione premorienza e invalidità permanente e 230,00 euro di Una Tantum che viene erogata con le competenze di luglio 2025.

 

Dal punto di vista normativo, viene stabilito l’aumento giornaliero della reperibilità pari a 2,00 euro che produce un vantaggio medio mensile di 5,00 euro; la riduzione dell’orario settimanale da 38 ore e 30 minuti a 38 ore per tutti i lavoratori e questo implica un vantaggio medio pari a 17,00 euro mensili. Inoltre, viene riconosciuto un riposo fisiologico per le ore straordinarie notturne integralmente retribuito con un importo pari a 8,00 euro mensili

 

Tra le altre novità si segnala la ridefinizione dell’impianto classificatorio, la definizione del valore punto di 25,00 euro come elemento imprescindibile per la valutazione economica dei prossimi rinnovi contrattuali; l’aumento delle ore di agibilità sindacale per tutti gli RLSA; l’aggiornamento della normativa sulla malattia e sul comporto; l’aumento di 12 mesi di aspettativa retribuita per le donne vittime di violenza di genere; introduzione dell’intelligenza artificiale in azienda. 

Bonus donne e giovani: pubblicati i decreti attuativi

I provvedimenti sono reperibili nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Decreti Ministeriali 11 aprile 2025).

I decreti attuativi relativi ai Bonus donne (articolo 23 D.L. n. 60/2024) e Bonus giovani (articolo 22 D.L. n. 60/2024) sono stati pubblicati il 9 maggio scorso nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Entrambi i provvedimenti definiscono i criteri e le modalità operative dell’esonero contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, di lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e di donne prive di impiego regolarmente retribuito. Le due misure sono finanziate dal Programma giovani, donne, lavoro 2021-2027. 

Bonus donne

Il Bonus donne prevede un incentivo per sostenere l’occupazione femminile stabile. L’agevolazione consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e ha un limite di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice, al netto dei premi INAIL.

L’incentivo si applica all’assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica, oppure all’assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dalla regione di residenza. Sono esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e di apprendistato.

L’esonero non è cumulabile con altri incentivi contributivi, ma è compatibile senza alcuna riduzione con la maxi deduzione del 120% sulle nuove assunzioni, prevista dal D.Lgs. n. 216/2023.

Bonus giovani

Il Bonus giovani consiste invece in un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 24 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato, esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. L’esonero ha un limite mensile di 500 euro per ciascun lavoratore.

L’importo è elevato a 650 euro per le assunzioni nella ZES unica, effettuate tra il 31 gennaio 2025, data dell’autorizzazione della Commissione europea, e il 31 dicembre 2025.

Il bonus non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile senza alcuna riduzione con la maxi deduzione del 120% sulle nuove assunzioni, prevista dal D.Lgs. n. 216/2023.

 

Reddito di libertà: gli esiti delle domande ripresentate nella fase transitoria

Dal prossimo 12 maggio verrà aperto il servizio per la presentazione delle nuove domande per l’anno 2025 (INPS, messaggio 7 maggio 2025, n. 1429).

A seguito della circolare n. 54/2025, l’INPS è tornato sul tema del Reddito di libertà per comunicare che l’Istituto ha elaborato le domande ripresentate nella fase transitoria e ha determinato l’esito delle stesse, sulla base delle risorse disponibili a livello regionale, utilizzando come criterio la data e l’ora di invio della domanda originaria. Inoltre, l’INPS ha anche comunicato l’apertura, dal 12 maggio 2025, del servizio per la presentazione delle nuove domande per l’anno in corso.

Gli esti delle domande

Le domande presentate all’INPS e non accolte per incapienza dei fondi alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze del 2 dicembre 2024 (ovvero il 4 marzo 2025) che ha definito i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate per gli anni 2024, 2025 e 2026, potevano essere ripresentate dalle donne interessate entro il 18 aprile 2025, previa verifica da parte del Comune della permanenza dei requisiti per accedere al contributo..

A seguito della ripresentazione la procedura ha generato per l’anno 2025 le domande con i dati delle domande originarie, eventualmente aggiornati in base alle segnalazioni pervenute dai comuni a mezzo posta elettronica certificata.

I comuni possono consultare l’esito delle domande ripresentate nell’anno 2025 accedendo alla sezione “Reddito di Libertà” del servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”. Il servizio, inoltre, consente ai Comuni di modificare l’IBAN delle domande nello stato “Accolta in attesa IBAN” per le quali il controllo dell’IBAN ha dato esito negativo.

L’esito delle domande ripresentate è comunicato dall’INPS alle interessate utilizzando i dati di contatto presenti in procedura. Nel caso in cui i dati di contatto non siano presenti, il comune deve informare l’interessata sull’esito della domanda.

Le domande ripresentate nella fase transitoria e non accolte per insufficienza delle risorse regionali restano valide fino al 31 dicembre 2025 e conservano la priorità rispetto alle nuove domande dell’anno 2025.

Presentazione delle nuove domande per il 2025

A decorrere dal 12 maggio 2025 le donne in possesso dei requisiti descritti al paragrafo 2 della circolare INPS n. 54/2025, comprese quelle che non hanno ripresentato la domanda entro il 18 aprile 2025, possono presentare la domanda a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2025, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS.

Le domande devono essere presentate per il tramite dei comuni di riferimento, ossia dal comune nel cui ambito è avvenuta la presa in carico da parte del centro antiviolenza e del servizio sociale, a prescindere che in tale comune la donna abbia fissato la residenza o il domicilio.  

Le domande sono accolte sulla base delle risorse disponibili a livello regionale tenendo conto della data e dell’ora di invio delle stesse.

Le domande presentate nel 2025, comprese quelle ripresentate entro il 18 aprile 2025, restano valide fino al 31 dicembre 2025 e sono accolte nei limiti delle risorse trasferite all’INPS entro la medesima data. Nel caso di domande non accolte, a decorrere dal 1° gennaio 2026 le interessate possono presentare un’autonoma nuova domanda ai sensi dell’articolo 3 del decreto citato.

CIPL Commercio Confcommercio Pesaro Urbino: siglato l’accordo sugli stagionali

Il periodo individuato per sottoscrivere contratti stagionali è dal 1° maggio al 30 settembre

Lo scorso 28 aprile è stato sottoscritto da Confcommercio di Pesaro-Urbino, Filcams-Pesaro Urbino, Fisascat-Cisl Marche, Uiltuics-Uil Marche l’accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi in merito alla specifica disciplina dei contratti a tempo determinato in località turistiche.

Le Parti, infatti, hanno specificato che i comuni costieri della Provincia di Pesaro-Urbino sono collegate ad un flusso turistico stagionale e, pertanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 75 del CCNL  Terziario Distribuzione e Servizi viene individuato quale perìodo di effettiva stagionalità turistica il periodo compreso dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno.

Si specifica che  il datore di lavoro che intende usufruire del benefici ha l’obbligo di riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti dell’accordo territoriale ed inviarne, contestualmente alla assunzione, copia all’Osservatorio del lavoro istituito presso gli enti bilaterali competenti per territorio.

Viene, infine, specificato che i lavoratori, che nella esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato per la gestione del picchi stagionali presso la stessa Azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a cinque mesi, avranno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato sempre con riferimento alle mansioni già espletate sia nelle assunzioni a  a termine  sia a nelle asuunzioni a tempo indeterminato