Reddito di libertà: gli esiti delle domande ripresentate nella fase transitoria

Dal prossimo 12 maggio verrà aperto il servizio per la presentazione delle nuove domande per l’anno 2025 (INPS, messaggio 7 maggio 2025, n. 1429).

A seguito della circolare n. 54/2025, l’INPS è tornato sul tema del Reddito di libertà per comunicare che l’Istituto ha elaborato le domande ripresentate nella fase transitoria e ha determinato l’esito delle stesse, sulla base delle risorse disponibili a livello regionale, utilizzando come criterio la data e l’ora di invio della domanda originaria. Inoltre, l’INPS ha anche comunicato l’apertura, dal 12 maggio 2025, del servizio per la presentazione delle nuove domande per l’anno in corso.

Gli esti delle domande

Le domande presentate all’INPS e non accolte per incapienza dei fondi alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze del 2 dicembre 2024 (ovvero il 4 marzo 2025) che ha definito i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate per gli anni 2024, 2025 e 2026, potevano essere ripresentate dalle donne interessate entro il 18 aprile 2025, previa verifica da parte del Comune della permanenza dei requisiti per accedere al contributo..

A seguito della ripresentazione la procedura ha generato per l’anno 2025 le domande con i dati delle domande originarie, eventualmente aggiornati in base alle segnalazioni pervenute dai comuni a mezzo posta elettronica certificata.

I comuni possono consultare l’esito delle domande ripresentate nell’anno 2025 accedendo alla sezione “Reddito di Libertà” del servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”. Il servizio, inoltre, consente ai Comuni di modificare l’IBAN delle domande nello stato “Accolta in attesa IBAN” per le quali il controllo dell’IBAN ha dato esito negativo.

L’esito delle domande ripresentate è comunicato dall’INPS alle interessate utilizzando i dati di contatto presenti in procedura. Nel caso in cui i dati di contatto non siano presenti, il comune deve informare l’interessata sull’esito della domanda.

Le domande ripresentate nella fase transitoria e non accolte per insufficienza delle risorse regionali restano valide fino al 31 dicembre 2025 e conservano la priorità rispetto alle nuove domande dell’anno 2025.

Presentazione delle nuove domande per il 2025

A decorrere dal 12 maggio 2025 le donne in possesso dei requisiti descritti al paragrafo 2 della circolare INPS n. 54/2025, comprese quelle che non hanno ripresentato la domanda entro il 18 aprile 2025, possono presentare la domanda a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2025, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS.

Le domande devono essere presentate per il tramite dei comuni di riferimento, ossia dal comune nel cui ambito è avvenuta la presa in carico da parte del centro antiviolenza e del servizio sociale, a prescindere che in tale comune la donna abbia fissato la residenza o il domicilio.  

Le domande sono accolte sulla base delle risorse disponibili a livello regionale tenendo conto della data e dell’ora di invio delle stesse.

Le domande presentate nel 2025, comprese quelle ripresentate entro il 18 aprile 2025, restano valide fino al 31 dicembre 2025 e sono accolte nei limiti delle risorse trasferite all’INPS entro la medesima data. Nel caso di domande non accolte, a decorrere dal 1° gennaio 2026 le interessate possono presentare un’autonoma nuova domanda ai sensi dell’articolo 3 del decreto citato.

CCNL Salute, sanità e cura Confcommercio: incontro per il rinnovo del contratto

La discussione si è concentrata sul campo di applicazione e sull’orario di lavoro

Il 5 maggio 2025 si è svolto a Roma, presso la sede nazionale di Confcommercio, l’incontro tra le OO.SS Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fpl-Uil e Uiltucs-Uil e la delegazione di Confcommercio salute, sanità e cura per il rinnovo del CCNL. Nel corso della riunione, le organizzazioni sindacali hanno presentato nel dettaglio i contenuti della loro piattaforma unitaria, già precedentemente trasmessa alla controparte. L’attenzione si è concentrata in particolare sulle modalità operative per la prosecuzione del negoziato, sia a livello politico che tecnico. Le sigle hanno sottolineato l’urgenza di un rinnovo che apporti benefici concreti ai lavoratori del settore in tempi brevi, sia sul fronte economico che normativo, prendendo come riferimento i recenti accordi siglati in ambiti affini.

Il tavolo di confronto ha visto emergere una prima discussione sul campo di applicazione del CCNL, delineando con precisione i soggetti e le attività coinvolte. Un focus specifico è stato inoltre dedicato alla disciplina dell’orario di lavoro, in particolare per la regolamentazione della banca delle ore, delle notti passive, della formazione (obbligatoria e non), del trattamento economico progressivo e della gestione delle assenze per malattia. Un punto centrale per la parte sindacale è la richiesta di istituzione di un ente bilaterale, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di servizi per i dipendenti del settore, integrando l’assistenza sanitaria e la previdenza complementare già previste a livello contrattuale.

La delegazione di Confcommercio ha posto l’accento sulla sostenibilità economica del rinnovo, un aspetto strettamente connesso alla valorizzazione delle risorse umane, ai premi di produzione, al welfare aziendale e agli incrementi retributivi. È stata inoltre ribadita la centralità degli accordi sindacali di secondo livello.

Nel corso del dibattito, è stata avanzata una proposta per la creazione di un comitato misto paritetico, con il compito di interfacciarsi con la Conferenza Stato-Regioni o con i Ministeri competenti, al fine di ottenere un riconoscimento del valore generale del rinnovo dei contratti collettivi nazionali e di valorizzarne i contenuti anche in termini di costo del lavoro.

Le prossime tappe del negoziato saranno il 19 maggio 2025, 17 e 18 giugno 2025 ed il 1° luglio 2025. 

Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali 2024: pubblicato l’elenco degli ammessi

È stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2024 (Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedimento 5 maggio 2025).

Per tutti i soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, gli importi riportati nell’elenco costituiscono gli importi fruibili a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei 3 anni precedenti secondo quanto stabilito dalla citata normativa europea e dalla normativa italiana sugli aiuti de minimis, nonché dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

 

Per i soggetti ammessi con un credito superiore a 150.000,00 euro (a meno che non abbiano dichiarato di essere già iscritti negli elenchi dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa), il credito può essere fruito a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione trasmessa dal Dipartimento, a seguito della verifica antimafia e del rilascio dell’informazione liberatoria.

 

Il credito d’imposta può essere revocato in qualsiasi momento se viene accertata l’insussistenza dei requisiti, se la documentazione presentata contiene elementi non veritieri o se le dichiarazioni rese sono false, anche in esito ai controlli della Guardia di Finanza. La Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia delle entrate effettuano controlli. Se l’Agenzia delle entrate accerta, nell’ambito degli adempimenti del RNA, l’impossibilità di registrare il credito per superamento del limite de minimis, ne dà comunicazione alla Presidenza per la revoca del beneficio. Il recupero delle somme indebitamente fruite è disciplinato dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

 

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019

CCNL Abbigliamento Industria: firmata la stesura definitiva

Il testo definitivo completa quando disposto nell’accordo dell’11 novembre scorso e istituisce l’Ente Bilaterale Moda

Il 6 maggio 2025, Confindustria Moda e le OO.SS. Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil hanno siglato la stesura definitiva del CCNL Abbigliamento Industria, rinnovando l’impegno comune per la difesa, il consolidamento ed il rilancio del settore tessile che vede impegnate 40.000 aziende e 400.000 dipendenti.

 

Il testo definitivo e completo, reso noto mediante comunicato del 6 maggio 2025, porta a compimento quanto già disposto nell’accordo dell’11 novembre scorso, con decorrenza 1° aprile 2024- 31 marzo 2027. Infatti, il contratto, che ha già attuato le disposizioni indicate al proprio interno, prevede l’aumento dei minimi retributivi lordi mensili di 200,00 euro a regime, coprendo il recupero dell’inflazione registrata negli anni 2022 e 2023 e tutelando il potere d’acquisto dei salari fino al 31 marzo 2027. È stata stabilita, anche, la parificazione normativa delle qualifiche professionali di quadri, impiegati, intermedi ed operai, a partire dal 2025 e delineato un nuovo investimento in materia di formazione. Rinnovato anche l’investimento sul welfare contrattuale, migliorato il piano di assistenza sanitaria erogato dal Fondo Sanimoda, aumentata la tutela previdenziale del fondo di settore Previmoda e stanziate risorse pari a 200,00 euro annui per ogni lavoratore da investire in beni e servizi welfare.

 

In occasione della firma della stesura, le Parti hanno istituito il nuovo Ente Bilaterale Moda che consentirà di supportare l’elaborazione e la messa in opera di strategie ed iniziative di sviluppo per il settore e di interesse comune fra imprese e lavoratori; oltre alla realizzazione di nuovi progetti di formazione e assistenza in favore di aziende e lavoratori.

 

Inoltre, le Parti stanno predisponendo la stesura di un documento comune con proposte condivise in materia di politica industriale da presentare al Governo nell’ambito del Tavolo della Moda e contenenti una serie di misure atte alla difesa della filiera produttiva, con interventi strutturali sui costi dell’energia, sulle garanzie di credito, innovazione e ricerca, internazionalizzazione e reshoring delle produzioni delocalizzate all’estero. 

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale: l’attività di chi è in attesa di conversione

Fornite indicazioni operative sulla possibilità di lavorare in attesa della decisione sulla domanda  (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 maggio 2025).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito indicazioni operative in merito alla possibilità di lavorare nelle more della decisione sulla domanda di conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale, mediante la circolare n. 10/2025.

Il documento, al fine di evitare il più possibile situazioni di lavoro irregolare o disoccupazione involontaria, precisa che, in virtù di un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della normativa vigente, sia applicabile anche ai procedimenti di conversione quanto previsto dall’articolo 5, comma 9-bis del D.Lgs. n. 286/1998. Pertanto, il lavoratore straniero non solo nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui sia in attesa della risposta sulla domanda di conversione del permesso per lavoro stagionale, potrà iniziare regolarmente l’attività lavorativa a carattere non stagionale.

A ogni modo, restano ferme le altre condizioni previste dalla legge, ovvero che sia stata rilasciata la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda di conversione e che vi sia stato il previo invio telematico del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o la denuncia del rapporto di lavoro all’INPS (in caso di lavoro domestico).